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DEDUCIBILITÀ COSTI BLACK-LIST

Art. 1, commi 84-86

La Legge di Bilancio reintroduce la normativa antielusiva specifica sulla indeducibilità dei costi relativi ad operazioni intercorse con imprese o professionisti localizzati in stati non cooperativi ai fini fiscali

La disposizione è inserita nell’art. 110 del Tuir (commi da 9bis a 9quinquies)

Tali Paesi sono identificati nella cd. «black-list» pubblicata dal Consiglio dell’Unione Europea nel corso dell’anno 2017 e comprende, ad oggi: American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu

L’indeducibilità è relativa esclusivamente alla parte di costo che eccede ilvalore normale” (come definito dall’art. 9 del Tuir) dei beni e servizi acquistati

La disposizione non si applica quando l’impresa dà prova che le operazioni poste in essere:

  • rispondono a un effettivo interesse economico e
  • le stesse hanno avuto concreta esecuzione

In tal caso, è comunque necessario dare indicazione di tali costi nella dichiarazione dei redditi. Il mancato adempimento è sanzionato con la sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo non indicato, con un minimo di 500 e un massimo di 50.000 euro.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RISERVE DI UTILE

Art. 1, commi 87-95

Per le partecipazioni detenute in società situate in Paesi a fiscalità privilegiata, la Legge di Bilancio consente di affrancare o rimpatriare, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva, gli utili e le riserve di utile non distribuiti

L’agevolativa è fruibile dai soggetti passivi sia IRES che IRPEF che detengono le partecipazioni in regime d’impresa e si applica agli utili e alle riserve di utile risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo a esercizi chiusi ante 1° gennaio 2022

Gli utili e le riserve di utili assoggettati ad imposta sostitutiva sono esclusi da tassazione
In caso contrario concorrono integralmente alla formazione del reddito dei percettori italiani

L’opzione va esercitata nella dichiarazione riferita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (30 novembre 2023 per i soggetti “solari”) mediante pagamento di un’imposta sostitutiva, che non può essere pagata per compensazione:

  • con aliquota del 9% sul controvalore di utili e riserve per i soggetti Ires
  • con aliquota del 30% per i soggetti Irpef

Qualora gli utili vengano rimpatriati entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta 2023, le aliquote risulteranno ridotte di tre punti percentuali, a condizione che gli stessi utili siano accantonati, per non meno di due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI

Art. 1, commi 100-105

Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni, entro il 30 settembre 2023, possono assegnare o cedere ai soci beni immobili (diversi da quelli strumentali) o beni mobili iscritti in pubblici registri (anche in questo caso diversi da quelli strumentali)

È necessario che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022

Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti e il loro costo fiscalmente riconosciuto si applica un’imposta sostitutiva:

  • con aliquota del 8%
  • con aliquota del 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodo precedenti

Per gli immobili è possibile assumere, in luogo del valore normale, il loro valore catastale

Le aliquote dell’imposta di registro sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

Le società devono versare il 60 % dell’imposta sostitutiva entro il 30.09.2023 e la restante parte entro il 30.11 2023

RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO

Art. 1, commi 107-109

Le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono rideterminare il costo o il valore d’acquisto:

  • delle partecipazioni non negoziate (qualificate e non)
  • dei terreni agricoli ed edificabili
  • dei titoli, delle quote o dei diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione

I beni devono risultare posseduti alla data del 1° gennaio 2023

La base imponibile è determinata:

  • per le partecipazioni non negoziate e per i terreni sulla base di una perizia di stima
  • per i titoli negoziati sulla base del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati dal titolo nel mese di dicembre 2022

L’imposta sostitutiva è pari al 16% del valore rideterminato e potrà essere versata:

  • per l’intero ammontare entro il 15 novembre 2023; oppure
  • in tre rate scadenti il 15 novembre 2023, il 15 novembre 2024 e il 15 novembre 2025 (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 3%

AFFRANCAMENTO OICR E POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 1, commi 112-114

La Legge di Bilancio introduce la possibilità di affrancare

  • le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) aventi forma contrattuale (fondi comuni) e di OICR aventi forma statutaria (Sicav)
  • polizze assicurative – ramo vita e ramo capitalizzazioni, non riscattate prima del 1° gennaio 2025

Non è consentito l’affrancamento di quote o azioni OICR qualora sia stato optato il regime di risparmio gestito
L’imposta sostitutiva è pari al 14% della differenza
per gli OICR, tra

  • il valore delle quote e azioni come rilevato nei prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022
  • il costo o il valore di acquisto o di sottoscrizione

per le polizze assicurative, tra:

  • il valore della riserva matematica al 31 dicembre 2022;
  • i premi versati.

Il contribuente, entro il 30 giugno 2023, dovrà comunicare all’intermediario di voler beneficiare dell’agevolazione
L’intermediario dovrà versare entro il 16 settembre 2023 l’imposta sostitutiva

VENDITA BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI

Art. 1, comma 151

La Legge di Bilancio introduce specifici obblighi comunicativi, per i soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite di beni mobili, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo ai fini IVA,

Gli obblighi comunicativi, aggiuntivi agli ordinari previsti dalla normativa, riguardano la comunicazione di dati inerenti ai fornitori e alle operazione effettuate

Per interfaccia elettronica si intende un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi

I beni mobili oggetto di comunicazione saranno individuati con apposito decreto da parte del Mistero dell’Economia e delle Finanze

Gli obblighi non intaccheranno la già presente normativa riguardante le vendite a distanza di beni intra-UE e le vendite a distanza di beni da Paesi o territori terzi

In questi casi, la piattaforma digitale, assumendo l’onere di fornitore presunto, è già tenuta al versamento dell’IVA

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